Consenso informato, quando a intervenire è l’amministratore di sostegno

In caso di incapacità, congiunti e cargiver non possono intervenire per decidere sulle cure. Un supporto dall’Ufficio di protezione giuridica

Serena Zoboli

Il consenso informato alle cure mediche è definito e disciplinato, per la prima volta in Italia, dalla legge 2019 del 22 dicembre 2017 contenente Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, detta anche legge sul Biotestamento.

Ai sensi di questa legge, un trattamento sanitario è lecito solo con il consenso informato: la decisione finale spetta alla persona sia in caso di rifiuto sia in caso di alternative prospettate.

Il consenso informato, essendo atto personalissimo (e quindi non delegabile), può essere conferito unicamente dalla persona (o dal fiduciario) o, in caso di incapacità, dal suo legale rappresentante (articolo 3, comma 4). Questo significa che i prossimi congiunti e i caregivers di riferimento non hanno titolarità per esprimere il consenso in rappresentanza del beneficiario incapace: serve la nomina di un amministratore di sostegno.

L’Ufficio di protezione giuridica di ASST Mantova fornisce gratuitamente consulenza e supporto a coloro che hanno la necessità di procedere con la richiesta al tribunale per la nomina dell’amministratore di sostegno in tutela di un congiunto incapace o comunque fragile, figura che può avere dunque il potere, conferitogli da un giudice tutelare, di firmare in nome e per conto dell’incapace il consenso informato alle cure.

Per info scrivere a protezionegiuridica@asst-mantova.it oppure telefonare ai numeri 0376.201346-201521.

Di Serena Zoboli, responsabile Ufficio Protezione Giuridica Asst Mantova

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