Tempo della comunicazione, tempo di cura: il ‘volto umano’ del consenso informato

Una lettura della legge 219/2017: il modulo informativo come ponte tra professionisti della salute e pazienti per arrivare al cuore della relazione di cura

di Massimo Foglia
Ricercatore Università degli Studi di Bergamo e Avvocato

 

Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la legge 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. I media la chiamano legge sul “biotestamento”, in realtà contiene molto di più. È una legge che disciplina la consensualità della relazione di cura: il consenso al trattamento medico (articolo 1), il divieto di ostinazione irragionevole delle cure volto a preservare la dignità nella fase finale della vita (articolo 2), il consenso prestato dalla persona minore o incapace (articolo 3), le disposizioni anticipate di trattamento (articolo 4), la pianificazione condivisa delle cure (art. 5). Il dettato normativo è articolato, ma sullo sfondo si coglie chiaramente un filo conduttore: lo spirito “umanista” o “antropologico” di questa legge, che pone al centro la dimensione umana delle interazioni tra gli attori coinvolti.

Si cura la persona e non (solo) la malattia. Al legislatore va riconosciuto il merito di aver scavato la superficie del consenso che si identifica con i moduli informativi per giungere al cuore della relazione di cura, al rapporto fiduciario tra il medico e il malato. La legge afferma infatti che il rapporto terapeutico «si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico» (articolo 1, comma 2). Il consenso alle cure è un processo relazionale di decisione, ma la scelta terapeutica può dirsi ponderata e consapevole solo se l’incontro tra il malato e l’équipe sanitaria è autentico e sincero.

La realtà sanitaria rivela però che l’acquisizione del consenso informato ha molto a che fare con la firma di un modulo; una concezione formalistica del rapporto medico-paziente. Ed è proprio questo approccio che il legislatore ha inteso stigmatizzare. Il vero terapeuta, secondo l’etimologia greca, non è colui che guarisce ma il servitore che si prende cura. Relazionalità vuol dire, innanzitutto, dialogo, comunicazione. E infatti l’articolo 1, comma 8, dispone che «Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura», e il comma 10 prevede che «La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente […]». In effetti il medico è chiamato ad avere non solo competenze tecniche, ma anche doti psicologiche e umane.

Negli scenari della cura è indispensabile far emergere la biografia della persona malata, che nel paradigma medico, troppo spesso, tende a scomparire e a confondersi nell’universo della malattia e delle sue regole. Il paziente deve essere aiutato nella delicata elaborazione di un personale significato di salute. La conoscenza del “corpo” è impossibile senza la conoscenza del “tutto” (metodo ippocratico), il corretto approccio del medico nell’avvicinarsi alla persona del malato deve porsi, innanzitutto, in una prospettiva di ascolto, nell’ottica di capire i desideri, i proponimenti e le necessità di quest’ultima. Solo così il paziente può esprimere un vero consenso (o dissenso) alle cure.

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